Il tema della sicurezza sul lavoro coinvolge le più diverse tipologie di mansioni: sia quelle manuali che quelle che si svolgono in ufficio, anche se in apparenza si tratta di compiti che non implicano un alto rischio di incidenti.
L’articolo 173 del D. Lgs. n. 81 del 2008 è dedicato completamente al lavoro svolto al videoterminale o di tipo intellettuale. Il riferimento è a mansioni di tipo sedentario in base alle quali una persona si ritrova a lavorare di fronte a uno schermo, che può essere non solo quello di un computer, ma anche quello di un tablet o di uno smartphone, o anche solo uno schermo video, per venti o più ore alla settimana. Ebbene, in una circostanza del genere il datore di lavoro è tenuto ad assicurare ai videoterminalisti sia la salute fisica che quella psicologica, e dunque un ambiente che sia salubre e sicuro.
La valutazione dei rischi
La redazione del documento di valutazione dei rischi deve essere effettuata prima di provvedere alla messa in sicurezza degli ambienti di lavoro in cui sono presenti i videoterminalisti negli uffici delle aziende. I rischi possono essere correlati, per esempio, a videoterminali datati e che non essendo a norma rischiano di provocare problemi alla vista, oppure con una postazione di lavoro non adeguata, tale da provocare posture scorrette al lavoratore, e quindi dolori al collo e alla schiena. Altri rischi possono riguardare le ore di lavoro, le quali devono essere alternate a pause, affinché il lavoratore non sia sottoposto a un affaticamento eccessivo, né dal punto di vista fisico né dal punto di vista psicologico. Infine, è necessario tenere conto dei rischi correlati all’igiene ambientale, il che vuol dire evitare colori eccessivamente accesi alle pareti, temperature troppo rigide o troppo calde e inquinamento acustico.
I requisiti minimi
Tali aspetti conducono alla soddisfazione di quelli che vengono definiti requisiti minimi che hanno a che fare con l’impiego del videoterminale: requisiti che sono distinti in tre settori (l’ambiente di lavoro, le attrezzature e l’interfaccia uomo elaboratore). Una particolare attenzione deve essere riservata alle attrezzature di lavoro e in particolare a seduta e piano di lavoro. Per esempio la scrivania – o anche un piano maggiormente esteso – non può essere traballante ma deve garantire la massima stabilità, risultando largo abbastanza da permettere di appoggiare non solo il videoterminale ma anche eventuali altre attrezzature. L’altezza dovrebbe essere compresa tra i 70 e gli 80 centimetri, in modo da permettere a chi lavora alla postazione di muovere le gambe, e inoltre ci deve essere spazio per la seduta con i braccioli. Ancora, è auspicabile che lo schienale sia ergonomico, ed eventualmente si può ricorrere a un poggiapiedi.
Il mouse, la tastiera e lo schermo
Per quel che riguarda lo schermo, è importante che sia grande a sufficienza da garantire una visione ottimale dei caratteri. Esso deve essere situato a una distanza minima di 50 centimetri e massima di 70 centimetri; inoltre deve essere inclinabile, in modo da prevenire sia i riverberi che la direzione diretta della luce blu. Occorre poi posizionare la tastiera in maniera da permettere agli operatori di tenere gli avambracci appoggiati. Deve esserci, inoltre, abbastanza spazio per riuscire a manovrare il mouse. Per quel che riguarda il laptop, nel caso in cui venga fornito un computer portatile ai lavoratori in ufficio, è obbligatorio per il datore di lavoro mettere a disposizione un supporto adeguato e un mouse esterno. Il rumore, l’illuminazione e lo spazio sono altri requisiti di fondamentale importanza, per evitare fra l’altro l’inquinamento acustico e quello elettromagnetico. Insomma, i lavoratori devono essere protetti a 360 gradi.